Meridiana Fly regole bagagli | Meridiana Fly bagaglio a mano
Bagaglio in stiva a pagamento tipologia tariffaria Web:Bagaglio in stiva a pagamento tipologia tariffaria Web:
- Voli nazionali max 3 bagagli, max 20 Kg totali per passeggero adulto, child, infant (7 euro)
- Voli internazionali CR/MR max 3 bagagli, max 20 Kg totali per passeggero adulto, child, infant (10 euro)
- Voli internazionali LR max 3 bagagli, max 20 Kg totali per passeggero adulto, child, infant (20 euro)
Bagaglio in stiva compreso (escluso tipologia web):
- Voli nazionali 20 Kg per passeggero adulto/child 10 kg per infant
Meridiana Fly voli
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- Voli internazionali CR/MR Business Class: 30 Kg per passeggero adulto/child 10 kg per infant
Economy class: 20 Kg per passeggero adulto/child 10 kg per infant
- Voli internazionali LR Business Class: 30 Kg per passeggero adulto/child10 kg per infant
Economy class: 20 Kg per passeggero adulto/child 10 kg per infant
Tutte le tariffe, Flypass, gratis: Business Class: max 40 Kg Economy class: max 30 Kg
Meridiana Fly Bagaglio a Mano
E’ consentito trasportare in cabina un solo bagaglio le cui dimensioni non devono superare cm. 55 x cm. 40 x cm. 20 ed il peso di Kg. 8 (5kg sui voli operati da A/M ATR).
Portabiti e valigette 24 ore sono considerati bagaglio a mano.
Meridiana Fly Bagagli Speciali
Per il trasporto di bagagli speciali quali attrezzature sportive, armi e munizioni ecc.. esistono restrizioni e costi di trasporto.
Armi e munizioni
Il passeggero deve denunciare, prima dell’espletamento delle operazioni di accettazione, il possesso di armi e munizioni.
Le armi e le munizioni possono essere trasportate solo nelle stive, come bagaglio registrato.
Le armi possono essere accettate solo se scariche, smontate ed imballate a cura del personale della Security in appositi contenitori chiusi. Il servizio è a pagamento.
Le munizioni possono essere accettate solo se imballate in appositi contenitori di metallo, legno o fibra, dotati di chiusura di sicurezza e resistenti agli urti ed al fuoco.
Meridiana Fly Trasporto Animali
Il trasporto in cabina di animali domestici (cani e gatti esclusivamente) di piccole dimensioni come bagaglio al seguito, è consentito solo a condizione che il passeggero sia in possesso di tutta la documentazione sanitaria prevista dalla vigente legislazione. L’animale deve essere posto a cura del passeggero in un contenitore rigido, resistente e sicuro con fondo assolutamente impermeabile e provvisto di un’apertura per una sufficiente aerazione; i contenitori imbarcati in cabina non devono eccedere le seguenti dimensioni: cm 48x33x29.
L’animale, il contenitore e l’eventuale cibo, in cabina, non devono superare il peso complessivo di 10 Kg; inoltre, l’animale non deve emanare odore sgradevole e deve rimanere esclusivamente nel contenitore. È comunque facoltà del Comandante provvedere al trasferimento dell’animale nella stiva qualora l’animale arrechi fastidio agli altri passeggeri. In ottemperanza a quanto previsto dagli standard di Compagnia, sul medesimo volo possono essere imbarcati in cabina al massimo due contenitori e non più di uno per passeggero.
Il servizio di trasporto animali in stiva è disponibile sui voli operati con aeromobili MD80 – MD82 e A330. La richiesta deve essere effettuata al momento della prenotazione dei voli ed è soggetta a conferma da parte della Compagnia (è infatti ammesso l’imbarco di non più di quattro contenitori in stiva). Nello sfortunato evento che l’aeromobile non sia abilitato al trasporto dell’animale in stiva, e pertanto nel caso di mancata riconferma da parte del call center a 12 ore dalla partenza, al passeggero proprietario spetta il solo rimborso integrale del biglietto non utilizzato e del costo del trasporto dell’animale in stiva non effettuato.
Meridiana Fly Regole Smarrimento Bagagli
Ritardi nel trasporto dei bagagli
In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.131 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).
Distruzione, perdita o danno dei bagagli
Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.131 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio
I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.
Reclami relativi al bagaglio
In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
Termini per l’azione di risarcimento
Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare. Base delle informazioni Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Il trasporto aereo di persone e bagagli è regolato in Italia dalla normativa comunitaria, dalle Convenzioni internazionali applicabili nonché dal Codice della Navigazione. Le Compagnie aeree dell’Unione Europea sono soggette al Regolamento (CE) n.2027/97, come modificato dal Regolamento (CE) n.889/02, sulla responsabilità del vettore; al Regolamento (CE) n.261/04 in materia di compensazione pecuniaria per negato imbarco; al Regolamento (CE) n.1107/06 sui diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta; e alle Convenzione di Varsavia del 1929 e di Montreal del 1999 relative al trasporto aereo internazionale.
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